Congedi parentali per lavoratori autonomi

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta U. il 29 luglio 2022, IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita  privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Di seguito le novità per le lavoratrici autonome e i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata.

LAVORATORI AUTONOMI:

Il decreto Legislativo n. 105/2022 introduce una novità riconoscendo anche il diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi.

Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 MESI di congedo parentale PER CIASCUNO DEI GENITORI, da fruire entro l’anno di vita del minore.

I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.

MATERNITA’ DELLE LAVORATRICI AUTONOME

L’art. 2 comma 1 lettera t del Dlgs 105/2022 introduce, il comma 2 Ter all’art. 68 T.U. prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche PER I PERIODI ANTECEDENTI I 2 MESI PRIMA DEL PARTO, NEL CASO DI GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZE O DI PERSISTENTI FORME MORBOSE CHE SI PRESUME POSSANO ESSERE AGGRAVATE DALLO STATO DI GRAVIDANZA, SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI MEDICI.

L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL.

GESTIONE SEPARATA

La novità del D.LGS 105/2022, dispone la possibilità di fruire del congedo parentale ENTRO IL DODICESIMO ANNO ( E NON PIU’ ENTRO IL TERZO ANNO) vita del bambino.

Ciascun genitore ha diritto a 3 MESI di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre,  diritto a ULTERIORI 3 MESI indennizzati in alternativa tra loro, per un PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO INDENNIZZABILE tra i genitori di 9MESI (E NON PIU’ DI 6 mesi).