Contributi a fondo perduto per le imprese che riducono il rischio contagio

Arrivano con il decreto Rilancio 403 milioni di euro a favore delle imprese per l’adozione di misure per la riduzione del rischio di contagio sul lavoro da Coronavirus. Le risorse sono messe a disposizione dall’INAIL pescando dalle disponibilità del bando ISI 2019, che viene revocato, e dallo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I contributi a fondo perduto, di importo variabile a seconda del numero dei dipendenti dell’impresa, agevolano l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, di dispositivi di sanificazione degli ambienti o sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.

Revocato il bando ISI 2019 per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro. Al suo posto, contributi ad hoc per l’adozione di misure di sicurezza anti Covid-19. La sostituzione arriva con il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34).

La dote finanziaria a disposizione per i nuovi contributi ammonta a 403 milioni. Le risorse saranno trasferite dall’INAIL a Invitalia, che le gestirà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Cosa finanziano i nuovi contributi

Obiettivo del nuovo intervento agevolativo introdotto dal decreto Rilancio è di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.

Gli aiuti sono destinati in particolare alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio.

Nello specifico, i contributi finanzieranno l’acquisto di:

– apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

– dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi.

Sarà agevolato anche l’acquisto di:

– dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.

I contributi potranno essere richiesti anche per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI). La norma non precisa quali siano i DPI ammissibili. In attesa di indicazioni più precise al riguardo, si ritiene di poter applicare, per analogia, quanto stabilito dal bando Impresa Sicura, emanato da Invitalia in attuazione del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020).

I DPI ammissibili ai nuovi contributi dovrebbero pertanto essere: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Periodo di ammissibilità delle spese

Un aspetto interessante della nuova misura riguarda il periodo di ammissibilità delle spese. I contributi copriranno le spese sostenute dal 17 marzo 2020. La norma stabilisce infatti che sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, avvenuta appunto il 17 marzo 2020.

Imprese ammissibili

Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli aiuti, i contributi sono rivolti alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e alle imprese agrituristiche.

Ammesse anche le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, purché iscritte al Registro delle imprese.

Importo contributi

Il contributo massimo ottenibile da una ciascuna impresa varia a seconda del numero dei suoi dipendenti.

In particolare, il valore massimo dell’aiuto è modulato come segue:

– 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

– 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

– 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Per espressa disposizione, i contributi non saranno cumulabili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, ma solo se avranno ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

I contributi sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. Ai sensi di tale regime, l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare 800.000 euro, ovvero di 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Attuazione. Le modalità e le procedure di accesso ai contributi dovranno essere definite con apposito bando che dovrà essere emanato a cura di Invitalia. La norma si limita a dire che i contributi saranno concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 123/1998. In analogia con il bando Impresa Sicura, si ritiene che le domande di accesso ai contributi dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito Invitalia e l’assegnazione dei contributi dovrebbe avvenire secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Agevolazioni in sintesi

Soggetti beneficiari – Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane – Imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese – Imprese agrituristiche – Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese
Interventi agevolabili Interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.
Importo massimo contributo 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro quelle da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Risorse disponibili 403 milioni di euro.