Emergenza: quali attività possono rimanere aperte

In base al Dpcm 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020, al momento possono rimanere aperte le seguenti attività (v. allegato 1 e 2):

Commercio al dettaglio

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Installazione e manutenzione impianti

Non essendo comprese tra le attività sospese ed essendo rientranti nei servizi pubblici essenziali secondo gli artt. 1 e 2 della L. 146/90, le attività di installazione e manutenzione di impianti possono rimanere aperte garantendo le misure di protezione e sicurezza.

Riparatori elettrodomestici

Le attività dei riparatori elettrodomestici possono proseguire in quanto non espressamente vietate dal DPCM 11 marzo 2020.

Autotrasportatori

I Decreti emanati dal Presidente Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria non vietano il trasporto delle merci e consentono lo spostamento delle persone per comprovate attività lavorative. Tutte le persone che eseguono spostamenti devono munirsi di autocertificazione in cui dichiarano di spostarsi per uno dei motivi di comprovabile necessità stabiliti dal Decreto.

Autoriparatori

In quanto erogatori di servizi essenziali di pubblica utilità possono proseguire l’attività, adottando le precauzioni utili a garantire la tutela dei propri dipendenti e dei clienti.